CONTINUA IL CONTRIBUTO DI VALERIO LUNATI DELLO STUDIO LUNATI & MAZZONI, SPECIALIZZATO IN BREVETTI, MARCHI E DESIGN. IL PRECEDENTE INTERVENTO è STATO PUBBLICATO IN VERNICIATURA INDUSTRIALE N. 670/2024. L’AUTORE È UNO SPECIALISTA NEL CAMPO DELLA SCITTURA E DEPOSITO BREVETTI, ED HA UNA COMPETENZA SPECIFICA NEL NOSTRO CAMPO, ESSENDO, TRA L’ALTRO, INGEGNERE DEI MATERIALI.
Un interessante studio dell’European Patent Office (di seguito EPO) analizza la commercializzazione delle invenzioni brevettate da parte delle PMI.
Tra i motivi principali per cui le aziende mantengono i brevetti, sono elencati: l’ottenimento dell’esclusiva, l’aumento di reputazione, la possibilità di contrattualizzare la tecnologia, la possibilità di dare in licenza il brevetto, la possibilità di ottenere finanziamenti ed anche la cosiddetta Freedom to Operate.
Che cos’è la Freedom to Operate
LA Freedom to Operate (anche denominata semplicemente FTO) è la possibilità di realizzare un qualcosa senza dover licenze e diritti a terzi.
Le ricerche e consulenze di FTO sono, conseguentemente, delle ricerche e analisi dei brevetti esistenti per verificare se un nuovo dispositivo e procedimento goda effettivamente di Freedom, o se ci siano dei diritti brevettuali e simili ad ostacolarne la produzione e commercializzazione.
Si tratta di consulenze che, per quanto possa sembrare paradossale, sono nate solo negli ultimi decenni, con la maggiore semplicità di effettuare ricerche ed analisi.
Basti pensare che le analisi di Freedom to Operate non hanno un nome nella nostra lingua, segno che si stratta di un neologismo nato nell’ultimo secolo.
Le Freedom to Operate possono essere molto complesse e possono essere basate su principi completamente diversi.
Un primo tipo di Freedom to Operate prevede di ricercare i brevetti per oggetto ed esaminarne la validità e l’ambito di tutela. Detta ricerca può essere molto complicata e le relative analisi possono essere molto lunghe oltre che complesse. Per questo la ricerca è tante volte limitata al nome del titolare, ossia il concorrente di turno.
Un altro modo di affrontare la Freedom to Operate prevede di reperire un documento datato più di vent’anni, che descriva un dispositivo il più simile possibile a quello che intendiamo mettere sul mercato. In tal caso, un successivo brevetto (che ha una durata massima di vent’anni) non può essere potenzialmente valido.
Brevetti e Freedom to Operate
La presenza di un brevetto non comporta un’annessa Freedom to Operate per il titolare del brevetto stesso, comporta invece la possibilità di vietare a terzi di realizzare l’oggetto del brevetto.
L’EPO stessa, nella citata analisi, si sente in dovere di specificare questa anomalia indicando, in una apposita nota:
Freedom-to-operate (FTO) analyses are usually conducted before or in preparation for commercialisation activities. They allow a company to determine whether an invention, product or technology can be used without running the risk of infringing someone else’s patent rights.
Anche l’EPO sostanzialmente smarca il brevetto dalle FTO.
Esistono anche i brevetti dominati, ossia i brevetti che rientrano nell’ambito di tutela di un brevetto precedente, più generico. Pensiamo ad esempio alle migliorie o perfezionamenti.
La verità è che tante aziende fanno l’errore di considerare il brevetto anche una FTO. Posso testimoniare di aver visto aziende dal fatturato a 9 cifre commettere lo stesso errore!
Talmente tante sono le aziende che fanno questo errore che finisce un po’ per essere una mezza verità. La citata azienda dal fatturato a 9 zeri decise di acquistare un prodotto oggetto di brevetto perché quest’ultimo li avrebbe messi al sicuro da accuse di contraffazione. Trasformando, nei fatti, l’errore in una parziale verità.