Quando parliamo di Regolamento 1906/2006/CEE (REACH)

e Regolamento 1272/2008/CEE (CLP)

la nostra attenzione è rivolta principalmente alle Schede Dati di Sicurezza (SDS)

e all’etichetta di sostanze o miscele.

Un aspetto forse poco conosciuto riguarda al fatto che il Regolamento REACH prevede degli obblighi particolari anche nel caso di sostanze contenute in articoli. L’art. 3.3 del Regolamento REACH definisce cosa si intende con il termine “Articolo”, ovvero un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

Nell’ambito della verniciatura industriale, l’articolo è l’oggetto, di diversa natura chimica-meccanica-fisica, che viene trattato con, ad esempio, delle vernici contenenti sostanze chimiche. Un oggetto prima e dopo il trattamento di verniciatura viene definito quindi, articolo.

Dal punto di vista regolatorio, l’art. 33 del REACH illustra quali responsabilità comunicative ricadano sulla figura del fornitore: il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all’articolo 57 ed è stata identificata a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell’articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

Questa definizione porta con sè alcune considerazioni molto importanti, la prima riguarda la definizione degli attori coinvolti:
  • Fornitore: ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette sul mercato un articolo
  • Produttore: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica un articolo all’interno di UE
  • Destinatario: un utilizzatore industriale o professionale o un distributore cui viene fornito un articolo, esclusi i consumatori.

L’altra considerazione è legata alla frase “sostanza che risponde ai criteri di cui all’articolo 57 ed è stata identificata a norma dell’articolo 59, paragrafo 1”.
Questa definizione richiama da un lato quella di sostanze estremamente preoccupanti (Substances of Very High Concern, SVHC” e dall’altro quella di Candidate List che elenca le sostanze SVHC con aggiornamento a cadenza semestrale.

Per sostanze estremamente preoccupante (SVHC) si intende:

  • sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), categoria 1A o 1B;
  • sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB);
  • sostanze identificate in base a una valutazione caso per caso e per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente (per esempio, gli interferenti endocrini).

L’obiettivo quindi dell’art. 33 del REACH è garantire che siano comunicate a valle informazioni sufficienti per permettere l’uso sicuro degli articoli da parte di tutti gli utilizzatori finali.
Questo atto normativo è talmente importante che l’art. 10 del D. Lgs 133/2009, che disciplina il regime sanzionatorio per violazioni al regolamento REACH, dispone che il fornitore di articoli che non ottempera agli obblighi dell’art. 33 del REACH è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

Accanto a quanto sopra descritto, il REACH prevede inoltre, una notifica all’ECHA di alcune informazioni relativamente agli articoli quando sono soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni Art. 7 (2) REACH:

  • la sostanza è inclusa nell’elenco di sostanze candidate per l’autorizzazione;
  • la sostanza è contenuta in articoli prodotti e/o importati in concentrazione superiore allo 0,1% p/p;
  • il quantitativo totale di sostanza presente in tutti gli articoli presenti e/o importanti, che contengono più dello 0,1% p/p della sostanza, supera 1 tonnellata per attore all’anno;
  • non si applicano esenzioni (relativamente all’esclusione dell’esposizione e per sostanze già registrate per tale uso).

È importante far presente che il limite di concentrazione della sostanza pari allo 0,1% p/p si applica a ciascun articolo così come prodotto o importato.
Anche in questo caso, la contravvenzione a questo obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro (D. Lgs. 133/2009).

Quanto sopra descritto non si applica solamente al singolo articolo, ma anche ad oggetti definiti complessi, ovvero qualsiasi oggetto costituito da più di un articolo.

SCIP DATABASE

Con l’introduzione della Direttiva UE 2018/851, che modifica le direttive sui rifiuti anche nell’ottica dell’economica circolare, l’art. 9.1 dispone che

“Gli Stati Membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti, promuovendo la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello di Unione e garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (noto come regolamento REACH), fornisca le informazioni di cui all’articolo paragrafo 1, del REACH all’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) a decorrere dal 5 gennaio 2021”

Con questo atto normativo è stata quindi istituita una banca dati tossicologica (mantenuta da ECHA) in cui vengono inserite informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) contenute negli articoli come tali o in articolo complessi/ molto in quantità > 0,1% (p/p). A questa banca dati è stato assegnato il nome di Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products), SCIP. Dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di articoli contenenti sostanze altamente preoccupanti (SVHC) in quantità maggiore di 0,1% in peso/ peso deve inviare una notifica allo SCIP.

L’obiettivo del Database SCIP è di approfondire la conoscenza delle sostanze chimiche pericolose contenuti in articoli e prodotte lungo il loro intero ciclo di vita, anche nella fase in cui diventano rifiuti, ovvero ridurre le sostanze pericolose contenute nei rifiuti, incoraggiando la sostituzione di tali sostanze con alternative più sicure contribuendo ad una migliore economica circolare.

Questa notifica non sostituisce la notifica di cui all’art. 7.2 del Regolamento REACH, ma ne integra gli obblighi di comunicazione a valle. Le figure coinvolte in questa nuova notifica sono quindi:

  • produttori e assemblatori dell’UE
  • Importatori dell’UE
  • distributori dell’UE di articoli e altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato.

I dettaglianti e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori sono esentati dall’obbligo di presentare informazioni alla banca dati SCIP. È bene far presente che una delle principali differenze tra la notifica SCIP e quella definita all’art. 7.2 del REACH è che lo SCIP Database non tiene conto della quantità totale di sostanza SVHC presente nell’articolo fabbricato o importato. In tabella vengono confrontati i due obblighi regolatori.

Nella tabella sottostante si riportano le principali differenze tra le due notifiche:

NOTIFICA ART. 7.2 REACH
Chi è obbligato
Fabbricanti e importatori di articoli
Quando notificare
Presenza di sostanze SVHC in concentrazione > 0,1 % p/p
SVHC contenuta in articoli in quantitativi complessivamente superiori a 1 ton/anno per produttore o importatore.

NOTIFICA SCIP DATABASE
Chi è obbligato
Fabbricanti, importatori, assemblatori, distributori, fornitori di articoli
Quando notificare
Presenza di sostanze SVHC in concentrazione > 0,1 % p/p

COME POSSO PREPARARMI PER LO SCIP?

I passi per prepararsi alla notifica SCIP Database possono essere così riassunti:

  1. Verificare se è necessario inviare una notifica al database SCIP, ovvero conoscere i propri obblighi;
  2. Conoscere il portfolio articoli. È necessario capire quali articoli possano ricadere nell’obbligo della notifica SCIP e quali invece ne risultano esentati;
  3. Raccogliere le informazioni richieste al fine di preparare il dossier. Le informazioni richieste dalla procedura sono svariate, alcune obbligatorie mentre altre facoltative;
  4. Preparare il dossier. ECHA ha messo a disposizione diversi strumenti utilizzando come base il sistema IUCLID. La scelta della modalità dipende da molti fattori come ad esempio la quantità di notifiche da dover generare;
  5. Inviare la notifica. Il sistema di ECHA prevede un meccanismo per validare i dati in grado di supportare l’azienda nell’identificazione di qualche lacuna nel dossier stesso. Una volta che il dossier è validato, dovrà essere inviato a ECHA attraverso il sito web dedicato.

È fondamentale quindi che tutte le aziende che trattano articoli così come definiti dal Regolamento REACH, conoscano molto bene i propri obblighi anche in riferimento al proprio parco prodotti.
Questo conduce ad una corretta gestione regolatoria delle informazioni, dall’eventuale obbligo di comunicazione (art. 33 REACH), alla notifica (art. 7.2 REACH) alle nuove richieste dettata dalla normativa sui rifiuti che introduce la notifica SCIP Database per gli articoli che contengono sostanze SVHC in quantità superiore ad una determinata concentrazione.

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