Si definiscono sostanze SVHC quelle che:

  • rispondono ai criteri di classificazione come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, categoria 1A e 1B
  • sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)
  • sono identificate in base ad una valutazione caso per caso e per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente.

L’elenco delle sostanze SVHC è disponibile sul sito dell’Echa (echa.europa.eu). Viene aggiornato
regolarmente.
L’identificazione di una sostanza come SVHC e la sua inclusione nell’elenco delle sostanze candidate, determina obblighi di informazione e di notifica per i produttori e gli importatori di articoli che contengono la sostanza. Per quanto concerne gli obblighi di comunicazione, ogni fornitore di un articolo contenente una sostanza SVHC deve fornire al destinatario dell’articolo (art. 33 Reach) o ad un consumatore, le informazioni di sicurezza pertinenti, in suo possesso, quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • la sostanza è SVHC inclusa nell’elenco;
  • la sostanza SVHC è contenuta in articoli prodotti e/o importati in concentrazioni superiori allo 0,1% (p/p).

Le informazioni devono essere fornite al destinatario dell’articolo quando l’articolo viene fornito per la prima volta dopo l’inclusione della sostanza nell’elenco di sostanze candidate e al consumatore su sua richiesta, entro 45 giorni di calendario da detta richiesta e gratuitamente.
Per quel che concerne gli obblighi relativi alla comunicazione di informazioni sulle sostanze contenute in articoli in generale (vale a dire la comunicazione verso destinatari e consumatori), è importante notare che:

  • il limite di concentrazione pari allo 0,1 % in peso/peso della sostanza inclusa nell’elenco di sostanze candidate si applica a ogni articolo fornito. Tale limite si applica a ogni articolo di un oggetto costituito da più articoli, uniti insieme o assemblati (oggetti complessi)
  • per questi obblighi non è prevista una soglia di tonnellaggio esclusivamente rinviando il consumatore al suo fornitore o al produttore/importatore degli articoli, un distributore che fornisce articoli ai consumatori non adempie il proprio obbligo di informazione verso un consumatore che ne fa richiesta
  • gli obblighi di informazione derivano dalla presenza nell’articolo di una sostanza inclusa nell’elenco di sostanze candidate. Tali obblighi si applicano a prescindere dal fatto che il fornitore sia a conoscenza della presenza delle sostanze. Pertanto, è nell’interesse del fornitore cercare informazioni sulla presenza di sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate
  • la comunicazione di informazioni su richiesta di un consumatore è indipendente dal fatto che l’articolo sia stato acquistato da quel particolare consumatore.

L’obbligo di notifica per importatori e produttori di articoli ai sensi dell’articolo 7, del regolamento Reach mira a fornire all’Echa e alle autorità competenti degli Stati membri informazioni sulla presenza in articoli di sostanze inserite nell’elenco di sostanze candidate. Ai produttori e agli importatori di articoli è richiesta la notifica di una sostanza contenuta in articoli quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni dell’articolo 7:

  • la sostanza è inclusa nell’elenco di sostanze candidate per l’autorizzazione
  • la sostanza è contenuta in articoli prodotti e/o importati in concentrazioni superiori allo 0,1 % (p/p)
  • il quantitativo totale di sostanza presente in tutti gli articoli prodotti e/o importati, che contengono più dello 0,1 % (p/p) della sostanza, supera 1 tonnellata per attore all’anno
  • non si applicano esenzioni.

Il limite di concentrazione della sostanza pari allo 0,1 % (p/p) si applica a ciascun articolo così come prodotto o importato. Il limite si applica a ciascun articolo di un oggetto complesso (ovvero qualsiasi oggetto sostituito da più di un articolo). Un importatore di un oggetto complesso è un importatore dei vari articoli di cui l’oggetto complesso è costituito e deve pertanto detenere le informazioni necessarie per ognuno di essi, allo scopo di poter rispettare gli obblighi di notifica.
Il produttore UE di un oggetto complesso contenente un articolo caratterizzato da una rilevante concentrazione di una sostanza inclusa nell’elenco di sostanze candidate non è tenuto a notificare una o più sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate presenti in tale articolo, se gli sono state fornite da un fornitore UE. In questo caso, la sostanza inclusa nell’elenco di sostanze candidate deve essere già stata notificata a monte dall’importatore o produttore UE.
Poiché è la sostanza contenuta nell’articolo che viene notificata, e non l’articolo, è necessaria una notifica separata per ogni sostanza inclusa nell’elenco di sostanze candidate contenuta nello stesso articolo, se le condizioni sopra elencate sono soddisfatte. Al contrario, se un attore UE produce o importa diversi articoli che contengono la stessa sostanza inclusa nell’elenco di sostanze candidate e che determinano obblighi di notifica, è sufficiente una sola notifica per questa sostanza.
Possono essere applicate due esenzioni specifiche alla notifica di sostanze contenute in articoli:

  • esenzione basata sull’esclusione dell’esposizione
  • esenzione di sostanze già registrate per tale uso.

Si noti che potrebbe richiedere più risorse ed essere più difficile valutare correttamente e documentare l’esclusione dell’esposizione o determinare se la sostanza è già registrata per l’uso, piuttosto che preparare e trasmettere una notifica di sostanze contenute in articoli.

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