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METODO ANVER 195 AQ 03
MANUFATTI DI LEGNO_SPECIFICA DI QUALITA’
PER CICLI DI PRODOTTI VERNICIANTI ALL’ACQUA APPLICATI
SU PANNELLI PER MOBILI.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.
La presente norma riguarda i rivestimenti
organici, pigmentati e non pigmentati, applicati su pannelli in legno per
mobili.
Per le varie caratteristiche dei
rivestimenti riporta i metodi di misura da utilizzare per stabilire la
rispondenza del prodotto verniciante all’acqua e del manufatto verniciato
con lo stesso prodotto ai requisiti d’uso, salvo l’esistenza di norme
specifiche per un particolare supporto o manufatto e salvo diverso accordo
fra committente e fornitore. Fra committente e fornitore sarà convenuto,
caso per caso, quali delle caratteristiche citate sono da sottoporsi a
misura ed i relativi limiti di accettabilità.
RIFERIMENTI.
Le norme sottoindicate contengono
disposizioni valide anche per la presente norma, in quanto in essa
richiamate. Al momento della pubblicazione della presente norma erano in
vigore le edizioni sottoindicate. Tutte le norme sono soggette a revisione,
pertanto gli interessati, che stabiliscono accordi sulla base della presente
norma, sono invitati a verificare la possibilità di applicare eventuali
edizioni più recenti delle norme richiamate. L’UNI come pure il CEN,
posseggono gli elenchi delle norme in vigore a una determinata data. Le
norme e i metodi segnati con * si riferiscono ai Prodotti Vernicianti
(P.V.) non applicati, e sono qui riportati solamente per comodità.
*M.U. 407-86.
Prodotti vernicianti. Stabilità in barattolo dei prodotti vernicianti per
legno e supporti legnosi.
M.U. 510-80 Determinazione del cold-check.
*UNI/UNICHIM
9999. Prodotti vernicianti. Valutazione della bagnatura di una essenza
legnosa da parte di un prodotto verniciante trasparente per legno.
M.U. 592/80. Prodotti vernicianti.
Valutazione della resistenza all’ingiallimento, per azione delle radiazioni
luminose, di prodotti vernicianti trasparenti e pigmentati per il legno.
M.U. 726-86. Prodotti vernicianti.
Resistenza al calore umido delle superfici di legno verniciate.
M.U. 727-86. Prodotti vernicianti.
Resistenza al calore secco delle superfici di legno verniciate.
UNI/UNICHIM 9391 (ISO 4622/80). Prodotti
vernicianti.
Prova di pressione per valutare l’idoneità
all’accatastamento. Nella presente versione non pertinente
*UNI/UNICHIM
9997. Prodotti vernicianti. Valutazione della carteggiabilità.
UNI/UNICHIM 10101.Prodotti vernicianti.
Determinazione dello spessore della pellicola secca di un prodotto
verniciante o di un ciclo da applicare su materiali di legno e supporti
legnosi.
UNI/UNICHIM 10102. Prodotti vernicianti.
Valutazione della trasparenza dei prodotti vernicianti per legno.
UNI EN 21513 (92) (UNI/UNICHIM 8305).
Prodotti vernicianti. Esame preliminare e preparazione per il collaudo dei
campioni di prodotti vernicianti.
UNI EN 23270 (92). Prodotti vernicianti e
loro materie prime: Temperature e umidità per il condizionamento e le prove.
*UNI 8359 (82).
Materie prime e prodotti vernicianti.
Campionamento.
UNI 8901 (86). Prodotti vernicianti.
Determinazione della resistenza all’urto (nella presente versione non
pertinente).
Resistenza al graffio.
Durezza superficiale.
ISO 2812 – Resistenza ai detergenti e ai
liquidi in genere.
ISO/CD 11341 (92) (oppure UNI/UNICHIM
9397. Prova accelerata di resistenza alla luce mediante esposizione alle
radiazioni di una lampada alla xeno – Solartest).
Paints and varnishes. Artificial
weathering or resistance to light by exposure of coatings to radiation in
apparatus: exposure to filtered xenon-arc test.
ISO 11507 (DIS in preparation) (oppure
UNI/UNICHIM 9922. Modalità di impiego di apparecchiature per la prova di
resistenza all’esposizione alla luce UV e all’acqua di condensa). Paints and
varnishes. Artificial weathering: exposure to fluorescent UV radiation).
ISO 6272 - Modulo di elasticità del film:
unificata con impact test: nella presente versione, non pertinente.
TERMINI E DEFINIZIONI.
- . RIVESTIMENTO; PELLICOLA, FILM.
Strato di prodotto verniciante
applicato su semilavorati o prodotti finiti in legno e debitamente
essiccato, con proprietà decorative, protettive, o con specifiche
proprietà tecniche.
- . CAMPIONE DI RIFERIMENTO.
Per la valutazione visiva dell’aspetto
e del colore il campione di riferimento è costituito da un pannello o
componente del manufatto al quale è stato applicato un ciclo composto da
un prodotto verniciante trasparente, trasparente colorato o pigmentato,
debitamente essiccato e ricoperto da uno strato di finitura trasparente,
colorata o pigmentata dallo spessore minimo di 80 µm a secco, secondo la
norma UNI 10101, salvo diversa indicazione del fornitore.
- . MANUFATTO.
Mobile in legno, composto da più
parti, al termine del processo di produzione.
- . CAMPIONE.
Manufatto o parte di esso, (di 200x300
mm con sezione 16 mm) impiallacciato di varie specie legnose di
produzione.
- . PROVINO.
Pannello di dimensioni adatte alle
diverse prove, ricavato dallo stesso materiale del manufatto da
sottoporre alle prove verniciato con lo stesso processo.
- . CRITERI PER LA SCELTA DEL CICLO VERNICIANTE
OTTIMALE.
Si possono applicare due o più mani: fondo
e finitura trasparente o pigmentata. Per quanto riguarda la produzione
aziendale, le prove possono essere eseguite sui diversi cicli produttivi.
- CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO VERNICIANTE ALL’ACQUA.
Nei volatili contenuti nel verniciante
all’acqua la presenza di acqua deve essere superiore al 93%.
- . CONTENUTO D’ACQUA.
La prova deve essere eseguita secondo ASTM
1364.
- CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO VERNICIANTE APPLICATO.
Numero e frequenza dei manufatti o
campioni o provini da utilizzare per l’esecuzione delle prove, devono essere
stabiliti dal regolamento d’uso.
- . CARATTERISTICHE VISIVE.
5.1.1. Trasparenza.
La valutazione della trasparenza di un
verniciante è eseguita secondo la norma UNI/UNICHIM 10102.
5.1.2. Ingiallimento.
La valutazione della resistenza
all’ingiallimento dei prodotti vernicianti laccati è eseguita secondo
M.U. 592/80 + UNI 9427/89. Il valore misurato per pigmentati: 4.
Per trasparenti ricercare la presenza
o meno di UV Absorbers.
- . CARATTERISTICHE MECCANICHE E TECNOLOGICHE.
Le misure di queste caratteristiche
devono essere eseguite su manufatti o provini dopo condizionamento. Le
condizioni di temperatura e umidità relativa saranno rispettivamente
23±5 °C e 45-70% U.R. Le prove devono essere eseguite dopo 7 giorni dal
condizionamento.
È raccomandabile eseguire anche un
condizionamento prolungato: tempo e temperatura saranno concordati tra
committente e fornitore.
Il condizionamento può essere
diversamente prescritto in alcuni metodi particolari (p.es. nel test di
assorbimento – desorbimento acqua). In tutti questi casi fa testo il
tipo di condizionamento contenuto nel metodo di riferimento.
- Spessore del rivestimento.
La verifica dello spessore del
rivestimento può essere eseguita con il metodo descritto dalla norma
UNI/UNICHIM 10101.
- Aderenza del rivestimento.
La verifica del grado di aderenza del
rivestimento deve essere eseguita con il metodo ISO 2409.
Siccome l’aderenza del rivestimento
dipende in misura determinante dalla tipologia del legno, ed anche dal
tipo di lavorazione utilizzato per la fabbricazione del manufatto, è
raccomandabile eseguire la misura dell’aderenza direttamente sul
campione del manufatto verniciato.
- RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI.
- RESISTENZA ALL’ACQUA.
Sempre secondo ISO 2812. Dopo
essiccazione di 24 ore il film sottoposto a prova di resistenza
all’acqua applicata come goccia grande 3 ml sul supporto verniciato,
durante due ore, non deve presentare modificazioni visive né
deformazioni permanenti una volta che la goccia si sia asciugata. La
valutazione deve essere effettuata dopo 24 dalla rimozione della goccia.
- RESISTENZE SPECIALI.
Il tipo di manufatto e le condizioni
del suo impiego possono richiedere la misura della resistenza del
rivestimento a particolari agenti.
Si fa riferimento a EN 12720/97 –
Resistenze a prodotti vari (vedi tabella nell’Allegato A). Si fa
riferimento alla DIN 68861 Liv. 1B per UV trasparenti e livelli talvolta
inferiori per gli altri prodotti. La composizione delle sostanze di
prova, lo score ed altri dettagli sono descritti nella norma.
- IDONEITA’ ALL’ACCATASTAMENTO (BLOCKING).
Non pertinente.
- RESISTENZA CHIMICO-FISICA.
La verifica della resistenza del
rivestimento agli agenti atmosferici può essere eseguita o con
esposizione naturale o con un metodo accelerato.
8.1.1. Cold Check.
La prova può essere eseguita dopo una
settimana dall’applicazione secondo UNI 9429/89 Liv. 5.
8.1.2. Permeabilità al vapore.
Nella presente versione non
pertinente.
- RESISTENZA DEL RIVESTIMENTO ALL’INVECCHIAMENTO
ACCELERATO.
La prova deve essere eseguita secondo
ISO 11507:
- resistenza all’urto: non pertinente
- adesione secondo ISO 2409: Liv. 1
- brillantezza secondo ISO 2813: il valore misurato deve
risultare almeno del 50% rispetto al valore iniziale.
Per quanto concerne i difetti:
- chalking: deve essere misurato
secondo la norma ISO 4628/82 e deve risultare compreso fra i valori 0-1
- blistering: secondo la norma ISO 4628/82
deve risultare assente
- cracking: secondo la norma ISO 4628/82 deve
risultare assente
- flaking: secondo la norma ISO 4628/82 deve
risultare assente.
- RESOCONTO DI PROVA.
Il resoconto di prova, per tutte le
prove citate nella presente norma e relative Appendici, deve comprendere
almeno i seguenti dati:
- tipo e ogni elemento di identificazione del campione
esaminato, e, se del caso, del manufatto dal quale il campione è stato
ricavato;
- modalità di prelievo del campione;
- per ogni misura la citazione della norma utilizzata;
- ogni eventuale variazione apportata alle norme
utilizzate;
- le condizioni di prova, quando non precisate dalla norma
o quando modificate;
- i risultati delle singole prove;
- la data della prova.
- ACQUISIZIONE MARCHIO AQUAVER.
Il superamento delle prove
obbligatorie e il rispetto dei valori contenuti nella specifica allegata
(Appendice A: requisiti marchio AQUAVER 2003) parte integrante del
presente metodo, consente l’acquisizione del marchio Aquaver, che sarà
gestito secondo regolamento d’attuazione.
REGOLAMENTO
per la concessione del diritto d’uso
del marchio qualità
AQUAVER
per cicli vernicianti all’acqua
applicati ai pannelli in legno per mobili.
- PREMESSA.
Il marchio Aquaver, il regolamento per la
concessione del diritto d’uso del marchio Aquaver, il metodo Anver 195 AQ
03, i diritti in qualsiasi forma ad essi connessi e da essi derivanti sono
di proprietà esclusiva di Anver.
- SCOPO.
Il marchio Aquaver certifica la qualità
della verniciatura con prodotti vernicianti all’acqua applicati su pannelli
di legno per mobili.
Definisce i requisiti minimi prestazionali
al di sotto dei quali la verniciatura dei manufatti in legno non può essere
considerata accettabile.
- . CAMPO DI APPLICAZIONE.
Le presenti regole si applicano ai cicli
vernicianti all’acqua destinati ai pannelli piani per mobili.
- DEFINIZIONI PARTICOLARI.
- . PRODUTTORE.
Per produttore si intende l’azienda
che produce e pone sul mercato, con il suo nome o (il) i suoi marchi, i
mobili verniciati con cicli di prodotti vernicianti all’acqua assumendo
la completa responsabilità degli stessi.
Il produttore che ha ottenuto la
concessione del marchio Aquaver assume la denominazione di
Licenziatario.
- . MODELLO CAMPIONE.
Il modello campione rappresenta la
tipologia le cui prestazioni si possono estendere ai vari tipi di mobili
verniciati.
E’ facoltà del produttore di mobili:
- fissare un unico modello campione che rappresenti il
livello minimo prestazionale accettabile dall’intera produzione.
- fissare più modelli campione, e sottoporre tali campioni
a più serie di prove, ottenendo il vantaggio di attribuire prestazioni
differenti ai vari tipi di mobili verniciati.
L’Organismo di Ispezione potrà
confermare la scelta del produttore oppure proporre, attraverso il piano
di campionamento, altre famiglie prestazionali e altri modelli campione
più idonei. L’Organismo d’Ispezione, in senso cautelativo, può decidere,
attraverso il piano di campionamento, di sottoporre a prove le varianti
del modello campione.
Il criterio della scelta del modello
campione sarà in ogni caso illustrato su piano di campionamento,
compilato dall’Organismo di Ispezione sul foglio di prelievo, e allegato
ai rapporti.
2.3. PER TUTTE LE ALTRE DEFINIZIONI SI
UTILIZZANO I TERMINI E
LE DEFINIZIONI SECONDO METODO ANVER 195 AQ 03.
- CONDIZIONI GENERALI.
- . CONCESSIONE DEL DIRITTO D’USO.
Il diritto d’uso del marchio viene
concesso alle aziende che:
- rispondono alla definizione di produttore data al punto
2.1;
- presentano domanda secondo quanto indicato al successivo
punto 5.1;
- si sottopongono con esito positivo ai controlli iniziali,
di cui al successivo punto 5.2;
- si impegnano ad accettare tutte le condizioni imposte dal
presente Regolamento, incluse le relative appendici.
-
- . MARCATURA.
- Immagine del Marchio e fac-simile della
marcatura.
Aspetto grafico e quote originali
del Marchio sono riportate in Appendice C.
- Apposizione del Marchio e identificazione del
mobile (manufatto).
I mobili (manufatti) per i quali si è
acquisito il diritto d’uso del Marchio AQUAVER, sono definiti prodotti
certificati.
Sul prodotto certificato deve essere
apposto il Marchio AQUAVER. Il produttore allega alla fornitura
documentazione contenente:
- numero di concessione Anver; data di scadenza
- nome o codice o marchio di fabbrica del produttore o
marchio commerciale;
- nome o codice prodotto;
- i risultati delle prove effettuate sui campioni con
riferimenti al metodo Anver 195 AQ 03.
La marcatura è effettuata al
termine del ciclo produttivo in modo visibile, leggibile, indelebile
e inamovibile.
La marcatura deve essere apposta
su ogni mobile di tutta la produzione per la quale è stata richiesta
la concessione.
3.2.3 Marcatura dell’imballaggio
Sull’eventuale imballaggio del
prodotto marcato possono essere riprodotti tutti i dati sopra
prescritti. In questo caso nell’imballaggio devono essere inseriti solo
prodotti marcati.
- RIPRODUZIONE DEL MARCHIO E INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
SOTTOPOSTI A MARCHIO.
Il marchio Aquaver può essere apposto
sui documenti di informazione e cataloghi, distinguendo senza
possibilità di dubbio i prodotti aventi diritto d’uso dagli altri che ne
sono privi.
Per ogni prodotto possono essere
indicati i risultati delle prove, con riferimento alle prove eseguite
sui campioni, eseguite secondo metodo Anver 195 AQ 03.
La riproduzione del marchio Aquaver su
carta intestata è possibile previa presa visione di campione da parte
dell’Anver.
Il Licenziatario deve inviare
all’Anver per conoscenza copia della documentazione in cui appare o
viene citato il marchio Aquaver.
Anche le azioni di pubblicità
collettiva e di promozione del Marchio devono essere autorizzate da
Anver.
Le dichiarazioni false sono denunciate
come frode o pubblicità menzognera.
- RESPONSABILITÀ.
Il rilascio del diritto d’uso del
marchio Aquaver e l’applicazione dello stesso prodotto (mobile) ed
imballaggio, non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte
di Anver e non eliminano la responsabilità del licenziatario di fronte
alla legge.
- CESSIONE, TRASFERIMENTO.
Il diritto d’uso del marchio Aquaver
non può essere ceduto.
In caso di fusione, assorbimento o
cambiamento della ragione sociale dell’azienda Licenziataria, tutti i
diritti d’uso vengono a cessare.
Sarà facoltà dell’Anver, sentito il
parere del Comitato di Certificazione, stabilire se le modifiche
intervenute nella ragione sociale comportano, per il mantenimento del
Marchio, il rifacimento di visite ispettive e/o prove.
- DURATA DEL CONTRATTO.
Il contratto fra Anver e Licenziatario
per il rilascio del diritto d’uso del Marchio
ha durata 4 (quattro) anni.
Al termine dei quattro anni il
contratto si intende tacitamente rinnovato salvo che non sia pervenuta
disdetta da una delle due parti contraenti, 60 (sessanta) giorni prima
della scadenza mediante raccomandata RR.
4.
ORGANI DI GESTIONE.
- ANVER.
Il marchio Aquaver, il regolamento per
la concessione del diritto d’uso del marchio Aquaver, il metodo Anver
195 AQ 03, i diritti in qualsiasi forma ad essi connessi e da essi
derivanti sono di concessione esclusiva di Anver.
Controlla che tutti i partecipanti
svolgano correttamente gli incarichi loro attribuiti con riferimento
alle attribuzioni di seguito indicate.
- COMITATO DI CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI (MOBILI)
È istituito un organo consultivo
chiamato "Comitato di certificazione".
- Attribuzioni del Comitato di Certificazione.
Il Comitato di Certificazione è
composto da organismi (enti, associazioni, aziende) scelti da Anver a
suo insindacabile giudizio, nel numero minimo indispensabile (non
inferiore a 3 né superiore a 10) che consente un’equa rappresentanza
delle principali categorie interessate, senza che predominino singoli
interessi, salvaguardando in tal modo la trasparenza e l’imparzialità di
giudizio.
I rappresentanti vengono proposti
dagli organismi di appartenenza.
Ogni organismo può proporre di norma
un solo rappresentante il quale ha diritto a un voto.
I Rappresentanti del Comitato si
impegnano per iscritto, accettando la nomina, al vincolo di
riservatezza.
La nomina a Commissario di
Certificazione è strettamente personale. Qualora a un commissario
venisse tolta la rappresentanza da parte dell’organismo che lo a
designato, la sua carica decade automaticamente e Anver provvederà alla
sostituzione richiedendo all’organismo di proporre un altro
rappresentante.
Nel caso in cui il Commissario
rappresentante un’azienda fosse uno dei potenziali licenziatari del
marchio Aquaver, non potrà presenziare alle riunioni in cui viene
esaminata la sua pratica.
I Commissari possono essere sostituiti
in qualsiasi momento su richiesta dell’organismo di appartenenza.
Anver può richiedere la sostituzione
del Commissario in caso di accertata violazione dell’art. 7
(Riservatezza).
I Commissari durano in carica un
triennio e possono essere riconfermati.
Anver può altresì nominare in
qualsiasi momento ulteriori Commissari, fino al raggiungimento del
numero massimo ammesso, il cui mandato scadrà contemporaneamente a
quello dei Commissari già in carica.
Il Presidente del Comitato viene
scelto da Anver sentito il parere del Comitato di Certificazione.
Il Commissario impossibilitato a
partecipare a una riunione può delegare altro Commissario il quale non
può in questo caso ricevere altre deleghe.
- Riunioni.
Le riunioni del Comitato sono valide
con la presenza della maggioranza dei Commissari e le risoluzioni devono
essere adottate a maggioranza dai presenti, di persona o per delega. In
caso di parità di voti prevale ed è determinante il voto del Presidente.
Il Comitato di Certificazione si
riunisce su richiesta del suo Presidente o dell’Anver.
- SEGRETERIA.
Le funzioni di segreteria sono
esercitate dall’Anver.
- LABORATORIO DI PROVA.
Le prove di laboratorio previste dalle
presenti regole vengono eseguite da un organismo denominato Laboratorio
di prova designato dall’Anver con carattere di esclusività.
(Attualmente il Laboratorio De Maio
del Politecnico di Milano).
- ORGANISMO DI ISPEZIONE.
Le verifiche sui luoghi di produzione
e i prelievi di campioni previsti dalle presenti regole vengono eseguiti
da un organismo denominato Organismo di ispezione, designato da Anver
con carattere di esclusività.
Le funzioni di Laboratorio di prova e
di Organismo di ispezione possono essere affidate a uno stesso ente.
Gli Ispettori dell’Organismo di
ispezione devono possedere le caratteristiche previste dall’Anver,
indicate nel documento "Criteri di scelta degli ispettori".
- PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL DIRITTO D’USO DEL MARCHIO.
- DOMANDA.
Per ottenere il diritto d’uso del
Marchio Aquaver il produttore deve presentare domanda ad Anver,
utilizzando il modello riportato nell’Appendice
B.
- Nel caso di prima domanda, la domanda deve essere
corredata da:
- certificato rilasciato dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura competente da cui risulta
l’iscrizione nei registri delle imprese e indichi la persona che ha la
legale rappresentanza della società;
- dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale
il legale rappresentante dichiara, sotto la sua responsabilità, che la
società si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in
stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;
- descrizione del modello campione e eventuali
varianti, come da schema riportato nella domanda (contenente anche la
descrizione del ciclo di verniciatura, comprese schede tecniche e di
sicurezza dei singoli prodotti componenti il ciclo)
- campioni delle prove e/o manufatti e/o provini
secondo metodo Anver 195 AQ 03;
- fac-simile della marcatura prevista, descrivendo
anche le modalità di marcatura;
- certificato ISO 9000 e ISO 14001 se in possesso;
- elenco delle attrezzature di prova e di controllo.
N.B. Per ogni strumento schedato e
identificato, indicare il numero, la denominazione, la marca, la classe
di precisione, l’impiego previsto e il reparto dov’è collocato.
La documentazione di cui ai punti c)
d) ha lo scopo di identificare i cicli campione e i prodotti vernicianti
che li compongono. Ogni successiva variazione (anche il solo cambiamento
di una delle voci della marcatura) deve essere comunicata dal produttore
all’Organismo di ispezione per l’aggiornamento del relativo fascicolo.
Tutta la documentazione esperita sarà
raccolta in apposito fascicolo d’istruzione numerato.
- CONTROLLI INIZIALI.
- Analisi tecnica.
Ricevuta dal produttore copia
della domanda di concessione del diritto d’uso del Marchio,
compilata secondo lo schema riportato in Appendice A e la
descrizione dei cicli campione e dei prodotti vernicianti che li
compongono, il Comitato di certificazione effettua un’analisi della
documentazione tecnica ricevuta dal produttore, verifica l’esattezza
delle informazioni fornite dal produttore, e la completezza della
campionatura.
In caso di incongruenze
sostanziali scaturite dall’analisi della documentazione tecnica, il
Comitato di certificazione darà motivata comunicazione all’Anver per
le azioni del caso.
Il Comitato di Certificazione
contrassegna i campioni per le prove in modo indelebile, affinché
essi siano identificabili dal Laboratorio di prova.
Le prestazioni del prodotto
verniciante trasparente si possono estendere al pigmentato.
- Visita di controllo iniziale.
In caso di esito positivo
dell’analisi,, Anver autorizza l’Organismo di ispezione a effettuare una
visita di controllo iniziale presso l’unità produttiva interessata.
La visita dovrà essere effettuata
entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data della domanda.
L’Organismo di ispezione sceglie uno o
più campioni, secondo il piano di campionamento stabilito dal Comitato
di certificazione a suo motivato e insindacabile giudizi, in base a
un’approfondita analisi della documentazione tecnica, destinati alle
successive prove da parte del Laboratorio di prova, seguendo la seguente
procedura indicativa:
- i campioni devono essere scelti come da Metodo Anver
195 AQ 03.
- Il campione deve essere possibilmente uguale al
modello base indicato dal produttore oppure una variante, che a giudizio
dell’Organismo di ispezione possa conseguire un livello prestazionale
identico a modello base.
- L’Organismo di ispezione sceglie inoltre un campione
per ogni variante quando ritenga opportuno che tale variante debba
essere sottoposta a un ciclo completo o ridotto di prove.
- L’Organismo di ispezione contrassegna i campioni per
le prove in modo indelebile, affinchè essi siano identificabili dal
Laboratorio di prova e compila il foglio prelievo. Per assicurare un
criterio omogeneo e costante di scelta dei modelli campione e delle
varianti da sottoporre alle prove e alle prove supplementari,
l’organismo di ispezione illustrerà al comitato di certificazione, i
criteri di scelta adottati, seguendo le indicazioni nei punti 5.2.1 e
5.2.3.
- Prove iniziali.
Le prove iniziali consistono
nell’esecuzione, presso il Laboratorio di prova, dell’intera serie di
prove previste dal metodo Anver 195 AQ 03, effettuate sul/i modello/i
campione rappresentante/i i prodotti (mobili) oggetto della domanda.
N.B. Possono essere necessarie prove
supplementari quando il Comitato di Certificazione ritiene opportuno.
Le prove iniziali sono indicate nelle
relative norme di riferimento.
Al termine delle prove il laboratorio
invia al Comitato di certificazione:
- relazione tecnica (conferma della conformità e dei
risultati ottenuti)
- rapporto di prova (valori richiesti dalle norme e valori
ottenuti).
Il laboratorio deve mantenere una
documentazione dei campioni provati.
In caso di esito negativo della prova
iniziale il Comitato di Certificazione ne dà comunicazione scritta al
produttore, il quale avrà la facoltà di richiedere per una volta a sue
spese la ripetizione della stessa entro e non oltre tre mesi dalla data
di comunicazione.
Qualora l’esito della seconda serie di
prove fosse ancora negativo, Anver su segnalazione scritta del Comitato
di certificazione ne dà comunicazione al produttore, il quale potrà
ripresentare l’eventuale nuova domanda per la concessione del marchio
Aquaver non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data della
comunicazione.
- Esame del comitato di certificazione.
La relazione tecnica viene inviata ad
Anver che la sottopone al Comitato di certificazione, il quale, operando
anche eventualmente per iscritto, esprime parere entro 30 giorni sul
proseguimento della procedura di concessione del Marchio Aquaver e sul
piano di campionamento per il mantenimento della certificazione. Tale
relazione andrà a integrare il fascicolo di istruzione di cui al punto
5.1.
- CONTRATTO DI CONCESSIONE.
Anver, nel caso di risultato positivo,
ne dà comunicazione scritta al Licenziatario e invia il certificato di
concessione del diritto d’uso del marchio Aquaver unitamente a una copia
del contratto di concessione controfirmato.
I certificati di concessione del
marchio Aquaver si riferiscono a una serie completa di prove condotte
sul/i campione/i; possono riferirsi inoltre anche a prove supplementari
condotte su eventuali varianti richieste dal Licenziatario.
- FASCICOLO DEL MODELLO.
Anver conserva per ciascun
Licenziatario un fascicolo contenente il modello campione, l’intera
documentazione esperita, relazione tecnica e rapporto di prova del
laboratorio, la documentazione dell’Organismo di ispezione, foto e
descrizioni degli esemplari dei prodotti (mobili), soggetti al Marchio
Aquaver, per tutta la durata del contratto/concessione e per un anno
dopo lo scioglimento dello stesso.
- PROCEDURA PER IL MANTENIMENTO DEL DIRITTO D’USO
DEL MARCHIO.
Il diritto d’uso del marchio Aquaver,
che si acquisisce dopo aver superato i controlli e le prove iniziali
viene mantenuto solo se le verifiche di controllo della produzione danno
esito favorevole.
- CONTROLLO DELLA PRODUZIONE.
Il produttore di mobili si impegna ad
effettuare controlli periodici sul/i prodotto/i per il/i quale/i si è
acquisita la concessione del marchio Aquaver, secondo metodo Anver 195
AQ 03 e di far pervenire al Comitato di Certificazione almeno una volta
ogni 6 mesi la dichiarazione di rispondenza del prodotto ai requisiti
minimi previsti dal metodo stesso.
- PRELIEVI CASUALI.
In caso di contestazioni, nella sua
qualità di proprietario del marchio, Anver può effettuare o dare mandato
all’Organismo di ispezione di eseguire, a suo nome e senza preavviso,
prelievi casuali nella quantità necessaria a eseguire prove
supplementari a quelle di mantenimento atte ad accertare la conformità
ai cicli vernicianti certificati.
I costi di tali prove saranno a carico
del soccombente.
- RISERVATEZZA.
Gli addetti del laboratorio di prova e
dell’Organismo di ispezione, così come i Commissari di certificazione,
si impegnano per iscritto a non comunicare a terzi (diversi da Anver) i
risultati delle prove di laboratorio effettuate e dati, nozioni e in
genere informazioni attinenti l’attività industriale e commerciale del
Licenziatario di cui siano venuti in possesso nell’espletamento delle
loro funzioni.
Più in generale, essi si impegnano
affinché anche i propri dipendenti mantengano il più ristretto riserbo
su tutte le informazioni, i dati e le nozioni di cui sopra e di cui
siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.
Il presente impegno non si applica a:
- dati o informazioni già noti a terzi;
- dati o informazioni precedentemente resi pubblici o
pubblicati senza colpa da parte dell’ente tenuto alla segretezza;
- dati o informazioni che l’ente tenuto alla segretezza
abbia ricevuto da terzi, che ne possono legittimamente disporre e che non
sono vincolati all’obbligo di segretezza;
- dati o informazioni la cui rivelazione sia prescritta da
leggi o regolamenti.
Gli impegni sopra elencati restano
validi dopo la scadenza/risoluzione del contratto di concessione del
diritto d’uso del Marchio per un periodo di 5 (cinque) anni.
- RINUNCIA AL DIRITTO D’USO DEL MARCHIO.
La rinuncia deve essere esercitata dal
titolare o da Anver secondo quanto previsto dal contratto.
La concessione del diritto d’uso del
marchio Aquaver può essere annullata nei seguenti casi:
- il Licenziatario non intende rinnovare la concessione;
- sono intervenute modifiche di norme e il Licenziatario
abbandona la corrispondente attività.
La rinuncia al diritto d’uso del
Marchio, deve essere comunicata a Anver con lettera raccomandata R.R.
informando se il ciclo verniciante non sarà più prodotto o venduto ed
eventuali giacenze a magazzino di prodotti vernicianti marcati.
Dette domande vengono valutate
dall’Anver, sentito eventualmente il Comitato di certificazione.
- SANZIONI.
Qualsiasi inadempienza da parte del
Licenziatario nell’applicazione delle presenti regole particolari e del
regolamento, può dar luogo all’applicazione delle seguenti regole:
- RICHIAMO CON INTIMIDAZIONE.
Il richiamo con intimidazione viene
notificato al Licenziatario mediante lettera raccomandata R.R.
specificando motivi e termini entro i quali il Licenziatario deve porre
in atto le azioni correttive richieste. Il mancato soddisfacimento di
quanto richiesto può portare alla sospensione o al ritiro della
concessione.
- SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE.
La concessione può essere sospesa per
un determinato periodo nei seguenti casi:
- mancato soddisfacimento delle azioni correttive richieste
mediante richiamo con intimidazione;
- se a seguito delle azioni di sorveglianza risulti una
situazione di non conformità alle prescrizioni di natura tale da esigere
l’immediato ritiro della concessione;
- se il Licenziatario usa in modo improprio i certificati o
il marchio Aquaver (per esempio errori di stampa o di pubblicità non seguiti
ad idonee azioni di smentita o di rettifica);
- se vi è stata una qualsiasi altra violazione delle
prescrizioni relative allo scopo specifico o alle procedure stabilite
dall’Organismo di Certificazione.
In caso di sospensione della
concessione, il Licenziatario non deve più apporre il marchio Aquaver
sui prodotti oggetto della concessione, né utilizzare, in qualsiasi
forma, il certificato di concessione.
Anver comunica le condizioni
necessarie per la revoca della sospensione.
La sospensione della concessione viene
formalmente notificata da Anver al Licenziatario a mezzo lettera
raccomandata R.R..
Al termine del periodo di sospensione
Anver e/o l’Organismo mandatario effettua un controllo per assicurarsi
che si siano verificate le condizioni per la revoca della sospensione
della concessione.
Al verificarsi di tali condizioni, la
sospensione viene revocata e viene notificato al produttore che la
licenza è stata riattivata.
Se le condizioni non si sono
verificate, Anver revoca la concessione (ritiro del diritto d’uso del
marchio Aquaver).
- RITIRO DEL DIRITTO D’USO DEL MARCHIO AQUAVER.
L’Anver può procedere al ritiro della
concessione del diritto d’uso del marchio Aquaver nei seguenti casi:
- mancato soddisfacimento delle azioni correttive richieste
all’atto della sospensione della concessione;
- accertata grave non conformità alla specifica di qualità
metodo Anver 195 AQ 03 e al presente regolamento d’uso;
- mancato rispetto delle condizioni finanziarie;
- inadeguati provvedimenti presi dal Licenziatario in caso
di sospensione della concessione;
- altre violazioni del contratto di concessione del marchio
Aquaver.
In ognuno dei suddetti casi Anver
delibera il ritiro della concessione del diritto d’uso del marchio
Aquaver, informando il Licenziatario con lettera raccomandata R.R.
Prima di ritirare la concessione del
diritto d’uso del marchio Aquaver, Anver decide sulle conseguenze
relative al prodotto certificato: eliminare il Marchio da tutti i
prodotti in magazzino, imballi e documentazione, oppure accordare
un’autorizzazione di breve durata per lo smaltimento dei prodotti
marcati o altre adeguate decisioni.
- AZIONI GIUDIZIARIE.
Oltre alle sanzioni previste ai
precedenti punti, tutti gli impieghi abusivi del marchio Aquaver operati
dal Licenziatario o da terzi, danno diritto a Anver di intraprendere,
nell’ambito della legislazione vigente, tutte le azioni giudiziarie
ritenute opportune.
- RICORSI.
Il Licenziatario può ricorrere contro la
decisione di sanzioni al Comitato di Certificazione dell’Anver.
Il ricorso non sospende la sanzione.
Il ricorso deve essere inoltrato mediante
lettera raccomandata R.R. entro 10 giorni dal ricevimenti della notifica
della sanzione.
- PUBBLICAZIONI.
La concessione del marchio Aquaver il
ritiro o la denuncia della concessione all’uso del Marchio sono
pubblicate dall’Anver.
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