La Rivista del Colore

     

aquaver marchio.jpg (45273 byte)

METODO ANVER 195 AQ 03

MANUFATTI DI LEGNO_SPECIFICA DI QUALITA’

PER CICLI DI PRODOTTI VERNICIANTI ALL’ACQUA APPLICATI

SU PANNELLI PER MOBILI.

 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.

La presente norma riguarda i rivestimenti organici, pigmentati e non pigmentati, applicati su pannelli in legno per mobili.

Per le varie caratteristiche dei rivestimenti riporta i metodi di misura da utilizzare per stabilire la rispondenza del prodotto verniciante all’acqua e del manufatto verniciato con lo stesso prodotto ai requisiti d’uso, salvo l’esistenza di norme specifiche per un particolare supporto o manufatto e salvo diverso accordo fra committente e fornitore. Fra committente e fornitore sarà convenuto, caso per caso, quali delle caratteristiche citate sono da sottoporsi a misura ed i relativi limiti di accettabilità.

RIFERIMENTI.

Le norme sottoindicate contengono disposizioni valide anche per la presente norma, in quanto in essa richiamate. Al momento della pubblicazione della presente norma erano in vigore le edizioni sottoindicate. Tutte le norme sono soggette a revisione, pertanto gli interessati, che stabiliscono accordi sulla base della presente norma, sono invitati a verificare la possibilità di applicare eventuali edizioni più recenti delle norme richiamate. L’UNI come pure il CEN, posseggono gli elenchi delle norme in vigore a una determinata data. Le norme e i metodi segnati con * si riferiscono ai Prodotti Vernicianti (P.V.) non applicati, e sono qui riportati solamente per comodità.

*M.U. 407-86. Prodotti vernicianti. Stabilità in barattolo dei prodotti vernicianti per legno e supporti legnosi.

M.U. 510-80 Determinazione del cold-check.

*UNI/UNICHIM 9999. Prodotti vernicianti. Valutazione della bagnatura di una essenza legnosa da parte di un prodotto verniciante trasparente per legno.

M.U. 592/80. Prodotti vernicianti. Valutazione della resistenza all’ingiallimento, per azione delle radiazioni luminose, di prodotti vernicianti trasparenti e pigmentati per il legno.

M.U. 726-86. Prodotti vernicianti. Resistenza al calore umido delle superfici di legno verniciate.

M.U. 727-86. Prodotti vernicianti. Resistenza al calore secco delle superfici di legno verniciate.

UNI/UNICHIM 9391 (ISO 4622/80). Prodotti vernicianti.

Prova di pressione per valutare l’idoneità all’accatastamento. Nella presente versione non pertinente

*UNI/UNICHIM 9997. Prodotti vernicianti. Valutazione della carteggiabilità.

UNI/UNICHIM 10101.Prodotti vernicianti. Determinazione dello spessore della pellicola secca di un prodotto verniciante o di un ciclo da applicare su materiali di legno e supporti legnosi.

UNI/UNICHIM 10102. Prodotti vernicianti. Valutazione della trasparenza dei prodotti vernicianti per legno.

UNI EN 21513 (92) (UNI/UNICHIM 8305). Prodotti vernicianti. Esame preliminare e preparazione per il collaudo dei campioni di prodotti vernicianti.

UNI EN 23270 (92). Prodotti vernicianti e loro materie prime: Temperature e umidità per il condizionamento e le prove.

*UNI 8359 (82). Materie prime e prodotti vernicianti.

Campionamento.

UNI 8901 (86). Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza all’urto (nella presente versione non pertinente).

Resistenza al graffio.

Durezza superficiale.

ISO 2812 – Resistenza ai detergenti e ai liquidi in genere.

ISO/CD 11341 (92) (oppure UNI/UNICHIM 9397. Prova accelerata di resistenza alla luce mediante esposizione alle radiazioni di una lampada alla xeno – Solartest).

Paints and varnishes. Artificial weathering or resistance to light by exposure of coatings to radiation in apparatus: exposure to filtered xenon-arc test.

ISO 11507 (DIS in preparation) (oppure UNI/UNICHIM 9922. Modalità di impiego di apparecchiature per la prova di resistenza all’esposizione alla luce UV e all’acqua di condensa). Paints and varnishes. Artificial weathering: exposure to fluorescent UV radiation).

ISO 6272 - Modulo di elasticità del film: unificata con impact test: nella presente versione, non pertinente.

TERMINI E DEFINIZIONI.

    1. . RIVESTIMENTO; PELLICOLA, FILM.

      Strato di prodotto verniciante applicato su semilavorati o prodotti finiti in legno e debitamente essiccato, con proprietà decorative, protettive, o con specifiche proprietà tecniche.

    2. . CAMPIONE DI RIFERIMENTO.

      Per la valutazione visiva dell’aspetto e del colore il campione di riferimento è costituito da un pannello o componente del manufatto al quale è stato applicato un ciclo composto da un prodotto verniciante trasparente, trasparente colorato o pigmentato, debitamente essiccato e ricoperto da uno strato di finitura trasparente, colorata o pigmentata dallo spessore minimo di 80 µm a secco, secondo la norma UNI 10101, salvo diversa indicazione del fornitore.

    3. . MANUFATTO.

      Mobile in legno, composto da più parti, al termine del processo di produzione.

    4. . CAMPIONE.

      Manufatto o parte di esso, (di 200x300 mm con sezione 16 mm) impiallacciato di varie specie legnose di produzione.

    5. . PROVINO.

      Pannello di dimensioni adatte alle diverse prove, ricavato dallo stesso materiale del manufatto da sottoporre alle prove verniciato con lo stesso processo.

    6. . CRITERI PER LA SCELTA DEL CICLO VERNICIANTE OTTIMALE.

Si possono applicare due o più mani: fondo e finitura trasparente o pigmentata. Per quanto riguarda la produzione aziendale, le prove possono essere eseguite sui diversi cicli produttivi.

  1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO VERNICIANTE ALL’ACQUA.

    Nei volatili contenuti nel verniciante all’acqua la presenza di acqua deve essere superiore al 93%.

    1. . CONTENUTO D’ACQUA.

La prova deve essere eseguita secondo ASTM 1364.

  1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO VERNICIANTE APPLICATO.

Numero e frequenza dei manufatti o campioni o provini da utilizzare per l’esecuzione delle prove, devono essere stabiliti dal regolamento d’uso.

    1. . CARATTERISTICHE VISIVE.

      5.1.1. Trasparenza.

      La valutazione della trasparenza di un verniciante è eseguita secondo la norma UNI/UNICHIM 10102.

      5.1.2. Ingiallimento.

      La valutazione della resistenza all’ingiallimento dei prodotti vernicianti laccati è eseguita secondo M.U. 592/80 + UNI 9427/89. Il valore misurato per pigmentati: 4.

      Per trasparenti ricercare la presenza o meno di UV Absorbers.

    2. . CARATTERISTICHE MECCANICHE E TECNOLOGICHE.

Le misure di queste caratteristiche devono essere eseguite su manufatti o provini dopo condizionamento. Le condizioni di temperatura e umidità relativa saranno rispettivamente 23±5 °C e 45-70% U.R. Le prove devono essere eseguite dopo 7 giorni dal condizionamento.

È raccomandabile eseguire anche un condizionamento prolungato: tempo e temperatura saranno concordati tra committente e fornitore.

Il condizionamento può essere diversamente prescritto in alcuni metodi particolari (p.es. nel test di assorbimento – desorbimento acqua). In tutti questi casi fa testo il tipo di condizionamento contenuto nel metodo di riferimento.

      1. Spessore del rivestimento.

        La verifica dello spessore del rivestimento può essere eseguita con il metodo descritto dalla norma UNI/UNICHIM 10101.

      2. Aderenza del rivestimento.

La verifica del grado di aderenza del rivestimento deve essere eseguita con il metodo ISO 2409.

Siccome l’aderenza del rivestimento dipende in misura determinante dalla tipologia del legno, ed anche dal tipo di lavorazione utilizzato per la fabbricazione del manufatto, è raccomandabile eseguire la misura dell’aderenza direttamente sul campione del manufatto verniciato.

  1. RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI.

 

    1. RESISTENZA ALL’ACQUA.

      Sempre secondo ISO 2812. Dopo essiccazione di 24 ore il film sottoposto a prova di resistenza all’acqua applicata come goccia grande 3 ml sul supporto verniciato, durante due ore, non deve presentare modificazioni visive né deformazioni permanenti una volta che la goccia si sia asciugata. La valutazione deve essere effettuata dopo 24 dalla rimozione della goccia.

    2. RESISTENZE SPECIALI.

Il tipo di manufatto e le condizioni del suo impiego possono richiedere la misura della resistenza del rivestimento a particolari agenti.

Si fa riferimento a EN 12720/97 – Resistenze a prodotti vari (vedi tabella nell’Allegato A). Si fa riferimento alla DIN 68861 Liv. 1B per UV trasparenti e livelli talvolta inferiori per gli altri prodotti. La composizione delle sostanze di prova, lo score ed altri dettagli sono descritti nella norma.

  1. IDONEITA’ ALL’ACCATASTAMENTO (BLOCKING).

    Non pertinente.

  2. RESISTENZA CHIMICO-FISICA.

La verifica della resistenza del rivestimento agli agenti atmosferici può essere eseguita o con esposizione naturale o con un metodo accelerato.

 

8.1.1. Cold Check.

La prova può essere eseguita dopo una settimana dall’applicazione secondo UNI 9429/89 Liv. 5.

 

8.1.2. Permeabilità al vapore.

Nella presente versione non pertinente.

    1. RESISTENZA DEL RIVESTIMENTO ALL’INVECCHIAMENTO ACCELERATO.

La prova deve essere eseguita secondo ISO 11507:

- resistenza all’urto: non pertinente

- adesione secondo ISO 2409: Liv. 1

  • brillantezza secondo ISO 2813: il valore misurato deve risultare almeno del 50% rispetto al valore iniziale.

Per quanto concerne i difetti:

- chalking: deve essere misurato secondo la norma ISO 4628/82 e deve risultare compreso fra i valori 0-1

- blistering: secondo la norma ISO 4628/82 deve risultare assente

- cracking: secondo la norma ISO 4628/82 deve risultare assente

- flaking: secondo la norma ISO 4628/82 deve risultare assente.

 

  1. RESOCONTO DI PROVA.

Il resoconto di prova, per tutte le prove citate nella presente norma e relative Appendici, deve comprendere almeno i seguenti dati:

  1. tipo e ogni elemento di identificazione del campione esaminato, e, se del caso, del manufatto dal quale il campione è stato ricavato;
  2. modalità di prelievo del campione;
  3. per ogni misura la citazione della norma utilizzata;
  4. ogni eventuale variazione apportata alle norme utilizzate;
  5. le condizioni di prova, quando non precisate dalla norma o quando modificate;
  6. i risultati delle singole prove;
  7. la data della prova.

 

 

  1. ACQUISIZIONE MARCHIO AQUAVER.

Il superamento delle prove obbligatorie e il rispetto dei valori contenuti nella specifica allegata (Appendice A: requisiti marchio AQUAVER 2003) parte integrante del presente metodo, consente l’acquisizione del marchio Aquaver, che sarà gestito secondo regolamento d’attuazione.

 

REGOLAMENTO

per la concessione del diritto d’uso

del marchio qualità

AQUAVER

per cicli vernicianti all’acqua

applicati ai pannelli in legno per mobili.

 

 

  1. PREMESSA.

    Il marchio Aquaver, il regolamento per la concessione del diritto d’uso del marchio Aquaver, il metodo Anver 195 AQ 03, i diritti in qualsiasi forma ad essi connessi e da essi derivanti sono di proprietà esclusiva di Anver.

  2. SCOPO.

    Il marchio Aquaver certifica la qualità della verniciatura con prodotti vernicianti all’acqua applicati su pannelli di legno per mobili.

    Definisce i requisiti minimi prestazionali al di sotto dei quali la verniciatura dei manufatti in legno non può essere considerata accettabile.

    1. . CAMPO DI APPLICAZIONE.

    Le presenti regole si applicano ai cicli vernicianti all’acqua destinati ai pannelli piani per mobili.

  3. DEFINIZIONI PARTICOLARI.
    1. . PRODUTTORE.

      Per produttore si intende l’azienda che produce e pone sul mercato, con il suo nome o (il) i suoi marchi, i mobili verniciati con cicli di prodotti vernicianti all’acqua assumendo la completa responsabilità degli stessi.

      Il produttore che ha ottenuto la concessione del marchio Aquaver assume la denominazione di Licenziatario.

    2. . MODELLO CAMPIONE.

Il modello campione rappresenta la tipologia le cui prestazioni si possono estendere ai vari tipi di mobili verniciati.

E’ facoltà del produttore di mobili:

  • fissare un unico modello campione che rappresenti il livello minimo prestazionale accettabile dall’intera produzione.
  • fissare più modelli campione, e sottoporre tali campioni a più serie di prove, ottenendo il vantaggio di attribuire prestazioni differenti ai vari tipi di mobili verniciati.

L’Organismo di Ispezione potrà confermare la scelta del produttore oppure proporre, attraverso il piano di campionamento, altre famiglie prestazionali e altri modelli campione più idonei. L’Organismo d’Ispezione, in senso cautelativo, può decidere, attraverso il piano di campionamento, di sottoporre a prove le varianti del modello campione.

Il criterio della scelta del modello campione sarà in ogni caso illustrato su piano di campionamento, compilato dall’Organismo di Ispezione sul foglio di prelievo, e allegato ai rapporti.

 

2.3. PER TUTTE LE ALTRE DEFINIZIONI SI UTILIZZANO I TERMINI E
LE DEFINIZIONI SECONDO METODO ANVER 195 AQ 03.

 

  1. CONDIZIONI GENERALI.
    1. . CONCESSIONE DEL DIRITTO D’USO.

Il diritto d’uso del marchio viene concesso alle aziende che:

  • rispondono alla definizione di produttore data al punto 2.1;
  • presentano domanda secondo quanto indicato al successivo punto 5.1;
  • si sottopongono con esito positivo ai controlli iniziali, di cui al successivo punto 5.2;
  • si impegnano ad accettare tutte le condizioni imposte dal presente Regolamento, incluse le relative appendici.
  •  
    1. . MARCATURA.

 

      1. Immagine del Marchio e fac-simile della marcatura.

        Aspetto grafico e quote originali del Marchio sono riportate in Appendice C.

      2. Apposizione del Marchio e identificazione del mobile (manufatto).

I mobili (manufatti) per i quali si è acquisito il diritto d’uso del Marchio AQUAVER, sono definiti prodotti certificati.

Sul prodotto certificato deve essere apposto il Marchio AQUAVER. Il produttore allega alla fornitura documentazione contenente:

  • numero di concessione Anver; data di scadenza
  • nome o codice o marchio di fabbrica del produttore o marchio commerciale;
  • nome o codice prodotto;
  • i risultati delle prove effettuate sui campioni con riferimenti al metodo Anver 195 AQ 03.

La marcatura è effettuata al termine del ciclo produttivo in modo visibile, leggibile, indelebile e inamovibile.

La marcatura deve essere apposta su ogni mobile di tutta la produzione per la quale è stata richiesta la concessione.

 

3.2.3 Marcatura dell’imballaggio

Sull’eventuale imballaggio del prodotto marcato possono essere riprodotti tutti i dati sopra prescritti. In questo caso nell’imballaggio devono essere inseriti solo prodotti marcati.

    1. RIPRODUZIONE DEL MARCHIO E INFORMAZIONI SUI PRODOTTI SOTTOPOSTI A MARCHIO.

      Il marchio Aquaver può essere apposto sui documenti di informazione e cataloghi, distinguendo senza possibilità di dubbio i prodotti aventi diritto d’uso dagli altri che ne sono privi.

      Per ogni prodotto possono essere indicati i risultati delle prove, con riferimento alle prove eseguite sui campioni, eseguite secondo metodo Anver 195 AQ 03.

      La riproduzione del marchio Aquaver su carta intestata è possibile previa presa visione di campione da parte dell’Anver.

      Il Licenziatario deve inviare all’Anver per conoscenza copia della documentazione in cui appare o viene citato il marchio Aquaver.

      Anche le azioni di pubblicità collettiva e di promozione del Marchio devono essere autorizzate da Anver.

      Le dichiarazioni false sono denunciate come frode o pubblicità menzognera.

    2. RESPONSABILITÀ.

      Il rilascio del diritto d’uso del marchio Aquaver e l’applicazione dello stesso prodotto (mobile) ed imballaggio, non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte di Anver e non eliminano la responsabilità del licenziatario di fronte alla legge.

    3. CESSIONE, TRASFERIMENTO.

      Il diritto d’uso del marchio Aquaver non può essere ceduto.

      In caso di fusione, assorbimento o cambiamento della ragione sociale dell’azienda Licenziataria, tutti i diritti d’uso vengono a cessare.

      Sarà facoltà dell’Anver, sentito il parere del Comitato di Certificazione, stabilire se le modifiche intervenute nella ragione sociale comportano, per il mantenimento del Marchio, il rifacimento di visite ispettive e/o prove.

    4. DURATA DEL CONTRATTO.

Il contratto fra Anver e Licenziatario per il rilascio del diritto d’uso del Marchio ha durata 4 (quattro) anni.

Al termine dei quattro anni il contratto si intende tacitamente rinnovato salvo che non sia pervenuta disdetta da una delle due parti contraenti, 60 (sessanta) giorni prima della scadenza mediante raccomandata RR.

 

4. ORGANI DI GESTIONE.

 

    1. ANVER.

      Il marchio Aquaver, il regolamento per la concessione del diritto d’uso del marchio Aquaver, il metodo Anver 195 AQ 03, i diritti in qualsiasi forma ad essi connessi e da essi derivanti sono di concessione esclusiva di Anver.

      Controlla che tutti i partecipanti svolgano correttamente gli incarichi loro attribuiti con riferimento alle attribuzioni di seguito indicate.

    2. COMITATO DI CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI (MOBILI)

      È istituito un organo consultivo chiamato "Comitato di certificazione".

      1. Attribuzioni del Comitato di Certificazione.

Il Comitato di Certificazione è composto da organismi (enti, associazioni, aziende) scelti da Anver a suo insindacabile giudizio, nel numero minimo indispensabile (non inferiore a 3 né superiore a 10) che consente un’equa rappresentanza delle principali categorie interessate, senza che predominino singoli interessi, salvaguardando in tal modo la trasparenza e l’imparzialità di giudizio.

I rappresentanti vengono proposti dagli organismi di appartenenza.

Ogni organismo può proporre di norma un solo rappresentante il quale ha diritto a un voto.

I Rappresentanti del Comitato si impegnano per iscritto, accettando la nomina, al vincolo di riservatezza.

La nomina a Commissario di Certificazione è strettamente personale. Qualora a un commissario venisse tolta la rappresentanza da parte dell’organismo che lo a designato, la sua carica decade automaticamente e Anver provvederà alla sostituzione richiedendo all’organismo di proporre un altro rappresentante.

Nel caso in cui il Commissario rappresentante un’azienda fosse uno dei potenziali licenziatari del marchio Aquaver, non potrà presenziare alle riunioni in cui viene esaminata la sua pratica.

I Commissari possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta dell’organismo di appartenenza.

Anver può richiedere la sostituzione del Commissario in caso di accertata violazione dell’art. 7 (Riservatezza).

I Commissari durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Anver può altresì nominare in qualsiasi momento ulteriori Commissari, fino al raggiungimento del numero massimo ammesso, il cui mandato scadrà contemporaneamente a quello dei Commissari già in carica.

Il Presidente del Comitato viene scelto da Anver sentito il parere del Comitato di Certificazione.

Il Commissario impossibilitato a partecipare a una riunione può delegare altro Commissario il quale non può in questo caso ricevere altre deleghe.

      1. Riunioni.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei Commissari e le risoluzioni devono essere adottate a maggioranza dai presenti, di persona o per delega. In caso di parità di voti prevale ed è determinante il voto del Presidente.

Il Comitato di Certificazione si riunisce su richiesta del suo Presidente o dell’Anver.

    1. SEGRETERIA.

      Le funzioni di segreteria sono esercitate dall’Anver.

    2. LABORATORIO DI PROVA.

      Le prove di laboratorio previste dalle presenti regole vengono eseguite da un organismo denominato Laboratorio di prova designato dall’Anver con carattere di esclusività.

      (Attualmente il Laboratorio De Maio del Politecnico di Milano).

    3. ORGANISMO DI ISPEZIONE.

Le verifiche sui luoghi di produzione e i prelievi di campioni previsti dalle presenti regole vengono eseguiti da un organismo denominato Organismo di ispezione, designato da Anver con carattere di esclusività.

Le funzioni di Laboratorio di prova e di Organismo di ispezione possono essere affidate a uno stesso ente.

Gli Ispettori dell’Organismo di ispezione devono possedere le caratteristiche previste dall’Anver, indicate nel documento "Criteri di scelta degli ispettori".

  1. PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL DIRITTO D’USO DEL MARCHIO.

 

    1. DOMANDA.

      Per ottenere il diritto d’uso del Marchio Aquaver il produttore deve presentare domanda ad Anver, utilizzando il modello riportato nell’Appendice B.

      1. Nel caso di prima domanda, la domanda deve essere corredata da:
    1. certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente da cui risulta l’iscrizione nei registri delle imprese e indichi la persona che ha la legale rappresentanza della società;
    2. dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il legale rappresentante dichiara, sotto la sua responsabilità, che la società si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;
    3. descrizione del modello campione e eventuali varianti, come da schema riportato nella domanda (contenente anche la descrizione del ciclo di verniciatura, comprese schede tecniche e di sicurezza dei singoli prodotti componenti il ciclo)
    4. campioni delle prove e/o manufatti e/o provini secondo metodo Anver 195 AQ 03;
    5. fac-simile della marcatura prevista, descrivendo anche le modalità di marcatura;
    6. certificato ISO 9000 e ISO 14001 se in possesso;
    7. elenco delle attrezzature di prova e di controllo.

N.B. Per ogni strumento schedato e identificato, indicare il numero, la denominazione, la marca, la classe di precisione, l’impiego previsto e il reparto dov’è collocato.

La documentazione di cui ai punti c) d) ha lo scopo di identificare i cicli campione e i prodotti vernicianti che li compongono. Ogni successiva variazione (anche il solo cambiamento di una delle voci della marcatura) deve essere comunicata dal produttore all’Organismo di ispezione per l’aggiornamento del relativo fascicolo.

Tutta la documentazione esperita sarà raccolta in apposito fascicolo d’istruzione numerato.

    1. CONTROLLI INIZIALI.
      1. Analisi tecnica.

        Ricevuta dal produttore copia della domanda di concessione del diritto d’uso del Marchio, compilata secondo lo schema riportato in Appendice A e la descrizione dei cicli campione e dei prodotti vernicianti che li compongono, il Comitato di certificazione effettua un’analisi della documentazione tecnica ricevuta dal produttore, verifica l’esattezza delle informazioni fornite dal produttore, e la completezza della campionatura.

        In caso di incongruenze sostanziali scaturite dall’analisi della documentazione tecnica, il Comitato di certificazione darà motivata comunicazione all’Anver per le azioni del caso.

        Il Comitato di Certificazione contrassegna i campioni per le prove in modo indelebile, affinché essi siano identificabili dal Laboratorio di prova.

        Le prestazioni del prodotto verniciante trasparente si possono estendere al pigmentato.

      2. Visita di controllo iniziale.

In caso di esito positivo dell’analisi,, Anver autorizza l’Organismo di ispezione a effettuare una visita di controllo iniziale presso l’unità produttiva interessata.

La visita dovrà essere effettuata entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data della domanda.

L’Organismo di ispezione sceglie uno o più campioni, secondo il piano di campionamento stabilito dal Comitato di certificazione a suo motivato e insindacabile giudizi, in base a un’approfondita analisi della documentazione tecnica, destinati alle successive prove da parte del Laboratorio di prova, seguendo la seguente procedura indicativa:

    1. i campioni devono essere scelti come da Metodo Anver 195 AQ 03.
    2. Il campione deve essere possibilmente uguale al modello base indicato dal produttore oppure una variante, che a giudizio dell’Organismo di ispezione possa conseguire un livello prestazionale identico a modello base.
    3. L’Organismo di ispezione sceglie inoltre un campione per ogni variante quando ritenga opportuno che tale variante debba essere sottoposta a un ciclo completo o ridotto di prove.
    4. L’Organismo di ispezione contrassegna i campioni per le prove in modo indelebile, affinchè essi siano identificabili dal Laboratorio di prova e compila il foglio prelievo. Per assicurare un criterio omogeneo e costante di scelta dei modelli campione e delle varianti da sottoporre alle prove e alle prove supplementari, l’organismo di ispezione illustrerà al comitato di certificazione, i criteri di scelta adottati, seguendo le indicazioni nei punti 5.2.1 e 5.2.3.

 

      1. Prove iniziali.

Le prove iniziali consistono nell’esecuzione, presso il Laboratorio di prova, dell’intera serie di prove previste dal metodo Anver 195 AQ 03, effettuate sul/i modello/i campione rappresentante/i i prodotti (mobili) oggetto della domanda.

N.B. Possono essere necessarie prove supplementari quando il Comitato di Certificazione ritiene opportuno.

Le prove iniziali sono indicate nelle relative norme di riferimento.

Al termine delle prove il laboratorio invia al Comitato di certificazione:

  • relazione tecnica (conferma della conformità e dei risultati ottenuti)
  • rapporto di prova (valori richiesti dalle norme e valori ottenuti).

Il laboratorio deve mantenere una documentazione dei campioni provati.

In caso di esito negativo della prova iniziale il Comitato di Certificazione ne dà comunicazione scritta al produttore, il quale avrà la facoltà di richiedere per una volta a sue spese la ripetizione della stessa entro e non oltre tre mesi dalla data di comunicazione.

Qualora l’esito della seconda serie di prove fosse ancora negativo, Anver su segnalazione scritta del Comitato di certificazione ne dà comunicazione al produttore, il quale potrà ripresentare l’eventuale nuova domanda per la concessione del marchio Aquaver non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data della comunicazione.

      1. Esame del comitato di certificazione.

La relazione tecnica viene inviata ad Anver che la sottopone al Comitato di certificazione, il quale, operando anche eventualmente per iscritto, esprime parere entro 30 giorni sul proseguimento della procedura di concessione del Marchio Aquaver e sul piano di campionamento per il mantenimento della certificazione. Tale relazione andrà a integrare il fascicolo di istruzione di cui al punto 5.1.

    1. CONTRATTO DI CONCESSIONE.

      Anver, nel caso di risultato positivo, ne dà comunicazione scritta al Licenziatario e invia il certificato di concessione del diritto d’uso del marchio Aquaver unitamente a una copia del contratto di concessione controfirmato.

      I certificati di concessione del marchio Aquaver si riferiscono a una serie completa di prove condotte sul/i campione/i; possono riferirsi inoltre anche a prove supplementari condotte su eventuali varianti richieste dal Licenziatario.

    2. FASCICOLO DEL MODELLO.

Anver conserva per ciascun Licenziatario un fascicolo contenente il modello campione, l’intera documentazione esperita, relazione tecnica e rapporto di prova del laboratorio, la documentazione dell’Organismo di ispezione, foto e descrizioni degli esemplari dei prodotti (mobili), soggetti al Marchio Aquaver, per tutta la durata del contratto/concessione e per un anno dopo lo scioglimento dello stesso.

  1. PROCEDURA PER IL MANTENIMENTO DEL DIRITTO D’USO
    DEL MARCHIO.

Il diritto d’uso del marchio Aquaver, che si acquisisce dopo aver superato i controlli e le prove iniziali viene mantenuto solo se le verifiche di controllo della produzione danno esito favorevole.

    1. CONTROLLO DELLA PRODUZIONE.

      Il produttore di mobili si impegna ad effettuare controlli periodici sul/i prodotto/i per il/i quale/i si è acquisita la concessione del marchio Aquaver, secondo metodo Anver 195 AQ 03 e di far pervenire al Comitato di Certificazione almeno una volta ogni 6 mesi la dichiarazione di rispondenza del prodotto ai requisiti minimi previsti dal metodo stesso.

    2. PRELIEVI CASUALI.

In caso di contestazioni, nella sua qualità di proprietario del marchio, Anver può effettuare o dare mandato all’Organismo di ispezione di eseguire, a suo nome e senza preavviso, prelievi casuali nella quantità necessaria a eseguire prove supplementari a quelle di mantenimento atte ad accertare la conformità ai cicli vernicianti certificati.

I costi di tali prove saranno a carico del soccombente.

  1. RISERVATEZZA.

Gli addetti del laboratorio di prova e dell’Organismo di ispezione, così come i Commissari di certificazione, si impegnano per iscritto a non comunicare a terzi (diversi da Anver) i risultati delle prove di laboratorio effettuate e dati, nozioni e in genere informazioni attinenti l’attività industriale e commerciale del Licenziatario di cui siano venuti in possesso nell’espletamento delle loro funzioni.

Più in generale, essi si impegnano affinché anche i propri dipendenti mantengano il più ristretto riserbo su tutte le informazioni, i dati e le nozioni di cui sopra e di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

Il presente impegno non si applica a:

  1. dati o informazioni già noti a terzi;
  2. dati o informazioni precedentemente resi pubblici o pubblicati senza colpa da parte dell’ente tenuto alla segretezza;
  3. dati o informazioni che l’ente tenuto alla segretezza abbia ricevuto da terzi, che ne possono legittimamente disporre e che non sono vincolati all’obbligo di segretezza;
  4. dati o informazioni la cui rivelazione sia prescritta da leggi o regolamenti.

 

Gli impegni sopra elencati restano validi dopo la scadenza/risoluzione del contratto di concessione del diritto d’uso del Marchio per un periodo di 5 (cinque) anni.

  1. RINUNCIA AL DIRITTO D’USO DEL MARCHIO.

La rinuncia deve essere esercitata dal titolare o da Anver secondo quanto previsto dal contratto.

La concessione del diritto d’uso del marchio Aquaver può essere annullata nei seguenti casi:

  • il Licenziatario non intende rinnovare la concessione;
  • sono intervenute modifiche di norme e il Licenziatario abbandona la corrispondente attività.

La rinuncia al diritto d’uso del Marchio, deve essere comunicata a Anver con lettera raccomandata R.R. informando se il ciclo verniciante non sarà più prodotto o venduto ed eventuali giacenze a magazzino di prodotti vernicianti marcati.

Dette domande vengono valutate dall’Anver, sentito eventualmente il Comitato di certificazione.

  1. SANZIONI.

    Qualsiasi inadempienza da parte del Licenziatario nell’applicazione delle presenti regole particolari e del regolamento, può dar luogo all’applicazione delle seguenti regole:

    1. RICHIAMO CON INTIMIDAZIONE.

      Il richiamo con intimidazione viene notificato al Licenziatario mediante lettera raccomandata R.R. specificando motivi e termini entro i quali il Licenziatario deve porre in atto le azioni correttive richieste. Il mancato soddisfacimento di quanto richiesto può portare alla sospensione o al ritiro della concessione.

    2. SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE.

La concessione può essere sospesa per un determinato periodo nei seguenti casi:

  • mancato soddisfacimento delle azioni correttive richieste mediante richiamo con intimidazione;
  • se a seguito delle azioni di sorveglianza risulti una situazione di non conformità alle prescrizioni di natura tale da esigere l’immediato ritiro della concessione;
  • se il Licenziatario usa in modo improprio i certificati o il marchio Aquaver (per esempio errori di stampa o di pubblicità non seguiti ad idonee azioni di smentita o di rettifica);
  • se vi è stata una qualsiasi altra violazione delle prescrizioni relative allo scopo specifico o alle procedure stabilite dall’Organismo di Certificazione.

In caso di sospensione della concessione, il Licenziatario non deve più apporre il marchio Aquaver sui prodotti oggetto della concessione, né utilizzare, in qualsiasi forma, il certificato di concessione.

Anver comunica le condizioni necessarie per la revoca della sospensione.

La sospensione della concessione viene formalmente notificata da Anver al Licenziatario a mezzo lettera raccomandata R.R..

Al termine del periodo di sospensione Anver e/o l’Organismo mandatario effettua un controllo per assicurarsi che si siano verificate le condizioni per la revoca della sospensione della concessione.

Al verificarsi di tali condizioni, la sospensione viene revocata e viene notificato al produttore che la licenza è stata riattivata.

Se le condizioni non si sono verificate, Anver revoca la concessione (ritiro del diritto d’uso del marchio Aquaver).

    1. RITIRO DEL DIRITTO D’USO DEL MARCHIO AQUAVER.

L’Anver può procedere al ritiro della concessione del diritto d’uso del marchio Aquaver nei seguenti casi:

  • mancato soddisfacimento delle azioni correttive richieste all’atto della sospensione della concessione;
  • accertata grave non conformità alla specifica di qualità metodo Anver 195 AQ 03 e al presente regolamento d’uso;
  • mancato rispetto delle condizioni finanziarie;
  • inadeguati provvedimenti presi dal Licenziatario in caso di sospensione della concessione;
  • altre violazioni del contratto di concessione del marchio Aquaver.

In ognuno dei suddetti casi Anver delibera il ritiro della concessione del diritto d’uso del marchio Aquaver, informando il Licenziatario con lettera raccomandata R.R.

Prima di ritirare la concessione del diritto d’uso del marchio Aquaver, Anver decide sulle conseguenze relative al prodotto certificato: eliminare il Marchio da tutti i prodotti in magazzino, imballi e documentazione, oppure accordare un’autorizzazione di breve durata per lo smaltimento dei prodotti marcati o altre adeguate decisioni.

    1. AZIONI GIUDIZIARIE.

Oltre alle sanzioni previste ai precedenti punti, tutti gli impieghi abusivi del marchio Aquaver operati dal Licenziatario o da terzi, danno diritto a Anver di intraprendere, nell’ambito della legislazione vigente, tutte le azioni giudiziarie ritenute opportune.

  1. RICORSI.

    Il Licenziatario può ricorrere contro la decisione di sanzioni al Comitato di Certificazione dell’Anver.

    Il ricorso non sospende la sanzione.

    Il ricorso deve essere inoltrato mediante lettera raccomandata R.R. entro 10 giorni dal ricevimenti della notifica della sanzione.

  2. PUBBLICAZIONI.

    La concessione del marchio Aquaver il ritiro o la denuncia della concessione all’uso del Marchio sono pubblicate dall’Anver.